Quali sono le regole per tenere le ceneri del defunto in casa?
In Italia già da più di un decennio è consentita la cremazione dei defunti, una scelta che sta prendendo sempre più piede nella nostra penisola, ma pochi sanno che in base a determinate regole è possibile tenere le ceneri dei defunti nella propria dimora, oltre che disperderle in determinati luoghi aperti per restituirle alla terra. Queste predisposizioni normative regolano la dispersione e la conservazione delle ceneri per i familiari che si fanno carico o vengono scelti in vita dal defunto per diventare destinatari dell’urna.
La custodia delle ceneri nella propria casa privata all’interno di una preposta urna cineraria è una pratica che si sta diffondendo negli ultimi tempi ed regolata da normative precise in materia. Questa pratica è normalizzata dal Consiglio di Stato in base all’articolo 3 della Legge 130/01 emanata il 30 marzo del 2001 e regolata da predisposizioni diverse per ogni comune italiano.
In base a questa legge il defunto deve aver lasciato specifiche volontà durante la sua vita. Questa scelta, come pure la cremazione, deve essere formulata per iscritto, dunque all’interno di un testamento o espressa in maniera verbale ai parenti più prossimi in assenza del coniuge. La domanda può anche essere presentata unitamente alla richiesta di cremazione. L’affidamento delle ceneri può avvenire anche nel caso in cui ci si riferisca a ceneri tumulate in un momento precedente di resti ossei, sempre in conformità con le disposizioni e il consenso dei familiari.
È dunque necessario presentare debita richiesta di autorizzazione all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di appartenenza con una copia del testamento o una sottoscrizione dei familiari del defunto. I documenti richiesti sono l’estratto del testamento con il bollo, la dichiarazione del richiedente che deve comprendere le indicazioni del luogo di conservazione dell’urna e le generalità dell’affidatario. Oltre a ciò è necessario di aver visionato e accettato tutti gli obblighi e le responsabilità derivate dalla custodia di un’urna contenenti le ceneri. Ultimo obbligo è quello di comprare una marca da bollo, dal valore di 0,52 centesimi da porre sopra al provvedimento per i diritti del comune. Lʼurna funeraria dovrà essere sigillata e all’esterno devono essere segnalati i dati del defunto con una targa ben riconoscibile: nome, cognome, data di nascita e data del decesso.
Oltre a ciò è necessaria al momento della consegna deve esserci un verbale che attesta la consegna delle ceneri ai custodi e una garanzia che lʼurna non verrà dislocata dai luoghi per non incorrere in profanazione. Normalmente i familiari sono autorizzati a trasportare lʼurna all’interno dello stesso territorio comunale, mentre non è possibile trasportare le ceneri in un luogo differente dalla residenza del defunto a meno che non intervenga un ente superiore regionale o nazionale. Lʼurna deve avere delle precise caratteristiche e dimensioni che normalmente sono stabilite e varate dai singoli comuni. In mancanza di norme della polizia mortuaria, sono infatti i comuni al momento dellʼautorizzazione dellʼaffidamento a determinare le caratteristiche di conservazione.
Il materiale da cui è composta deve essere resistente e infrangibile, ma non è disposto uno spessore minimo del materiale di realizzazione, normalmente metalli zincati, ma anche legni. L’urna normalmente è divisa in due parti, quella interna di zinco o plastica che effettivamente contiene le ceneri, e la parte esterna che è costituita da materiali più pregiati, come marmi, legni, argenti e ceramiche.
Avere cura dellʼurna è fondamentale, anche perché la manomissione o la dispersione del contenuto senza alcuna autorizzazione può comportare una responsabilità a livello penale. La giusta collocazione dellʼurna è sottoposta a controlli da parte della Polizia Municipale e ispezioni da parte di personale del comune per legge. Lʼurna deve essere conservata in luogo sicuro e stabile, lontano da possibili aperture o rotture casuali e accidentali o profanazioni, se si diventa affidatari e custodi è necessario considerare anche questi oneri obbligatori.
L’affidatario dellʼurna può anche decidere di rinunciare alla conservazione della stessa con una dichiarazione sottoscritta all’Ufficiale dello Stato Civile, restituendo così lʼautorizzazione ricevuta e impegnandosi a collocare l’urna in cimitero pagandone le dovute spese.